Menu Primo pianoCalciomercatoIntervisteEsclusive TBCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie B baribresciacarraresecatanzarocesenacittadellacosenzacremonesefrosinonejuve stabiamantovamodenapalermopisareggianasalernitanasampdoriasassuolospeziasudtirol

Grosseto, spunta l'ipotesi di responsabilità presunta?

Grosseto, spunta l'ipotesi di responsabilità presunta?TuttoB.com
© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com
lunedì 23 luglio 2012, 16:25Grosseto
di Federico Errante
fonte grossetosport

Timori e preoccupazioni per l’inchiesta sul Calcioscommesse. Sono quelli che i tifosi biancorossi vivono in queste ore, anche a causa di quanto riportato dai quotidiani e dai siti nazionali, dove tutti i condizionali del caso, anche a causa dell’emotività del momento, vengono interpretati come certezze. Ed invece restano condizionali dovuti, magari, anche alla non conoscenza nei particolari dei fatti su cui la procura federale deve giudicare. Questo non per colpa dei giornalisti, quanto per le notizie frammentarie che vengono loro fornite e su cui è facile costruire un castello che, alla fine, può essere diverso da quello pensato. A differenza dei commentatori nazionali, invece, lavorando a stretto contatto con il Grosseto, ma soprattutto con un presidente come Piero Camilli che non si nasconde dietro il dito della segretezza dell’indagine e degli interrogatori e che li racconta per filo e per segno fino ai minimi dettagli, possiamo riuscire a capire che cosa stia accadendo.

Responsabilità diretta: il castello accusatorio poggia su basi di cartone.

Quello che appare scontato – ma questo lo ha ammesso lo stesso Camilli- è che un deferimento ci sarà. Di che tipo? Questo lo stabilirà la Procura Federale che, difficilmente, quando avvia un’indagine di questo genere arriva ad un’archiviazione. Ad oggi – ed allo stato delle prove conosciuto- appare difficile anche l’ipotesi di responsabilità diretta, tanto sbandierata da tanti commentatori. Questo perché il Grosseto e Camilli non sono indagati a Cremona nel processo penale e, dunque, la giustizia sportiva non può entrare in un campo che non è proprio. Presupporre la responsabilità diretta del Grosseto e di Camilli implica che ci sia stata una combine o che si stata tentata, dunque presupporrebbe il reato di tentata truffa. Se il giudice penale ritiene che ciò non sia accaduto – ed al momento, evidentemente, non lo ritiene- non può sostenerlo il giudice sportivo. C’è qualcosa in più. Al momento la magistratura penale ha girato alla procura sportiva solamente le dichiarazioni di Iaconi che coinvolgerebbero Camilli e quelle di Turati e di Joelson che parlano per sentito dire da Iaconi. Cosa ben diversa accadde ai tempi di Calciopoli quando furono fornite le intercettazioni telefoniche in cui si inchiodavano o molti dei dirigenti e delle società poi punite. Insomma nonostante l’inversione dell’onere della prova Camilli dovrebbe provare di essere estraneo ad un fatto raccontato per per il quale non ci sono, allo stato attuale, prove. Sarebbe come se un procuratore della Repubblica accusasse un cittadino qualunque di un omicidio mai registrato solo perché una persona ha detto che questi lo ha commesso ed allo stesso cittadino si chiedesse di provare il contrario. O l’omicidio c’è stato e ci sono le prove, oppure non c’è stato e allora che cosa debbo provare a mia discolpa.

Responsabilità presunta: via percorribile che lascia ampi margini di difesa.

Che tipo di deferimento potrebbe dunque arrivare? Pare – ed anche dalla società questa fattispecie non è esclusa- che la procura possa ipotizzare il terzo genere di responsabilità previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, all’art.4, cioè la “responsabilità presunta”. Una responsabilità decisamente più lieve rispetto a quella diretta, ma anche a quella oggettiva, ma soprattutto facilmente smontabile in giudizio in base alle prove a disposizione del Grifone. La responsabilità presunta si avrebbe nel caso in cui un estraneo ha tentato di alterare una gara con la collaborazione di un tesserato, garantendo un vantaggio alla società chiamata a risponderne. Di fatto si contesta ai vertici societari una culpa in vigilando che, però, essendo avvenuta attraverso l’intervento di soggetti terzi – in questo caso gli Zingari- e con la collaborazione di tesserati biancorossi. Ai vertici societari del Grosseto, dunque a Piero Camilli, verrebbe così contestata – ma si “presume”, dalle prove ad oggetto, come dice il nome della stessa responsabilità- una omessa denuncia che, però, decadrebbe al momento in cui in sede dibattimentale, dunque di fronte alla Commissione Disciplinare si dimostrasse di non essere stati in grado di poter comprendere quanto stava accadendo. E questo Camilli lo ha spiegato a chiare note alla Procura Federale. “Io vivo e lavoro ad oltre 100 km da Grosseto – avrebbe detto il presidente- ed in città avevo dei dipendenti che dovevano controllare e riferirmi certe cose”. Per questo aveva chiesto l’audizione di Luciano Cafaro che avrebbe confermato questa teoria ed anche quella secondo cui Andrea Iaconi era ormai emarginato dal Grifone e come Camilli non lo considerasse più di tanto. Tutti elementi, questi, che, dunque, potrebbero alleggerire e di non poco la posizione del Grosseto che potrebbe sì rischiare una lieve penalizzazione, ma anche solo una multa o addirittura un proscioglimento. Tutto questo con le prove che Camilli ha ulteriormente confermato – questa volta non in un’intervista, ma in una nota ufficiale apparsa sul sito della società- cioè le querele per calunnia contro i suoi ex tesserati, ma anche con la richiesta di sequestro conservativo dei beni degli ex biancorossi coinvolti.

Obiettivo: uscire dalla Commissione Disciplinare con il proscioglimento

Insomma una fattispecie, quella della responsabilità presunta, che garantirebbe anche ampi margini di manovra alla società in sede di difesa, con possibilità di uscire completamente estranea ai fatti, ma che, allo stesso tempo, garantirebbe alla Procura Federale di dimostrare di anche di aver cercato di indagare seppur con tempi decisamente ristretti e con elementi di prova marginali.