Chievo, la Figc pubblica le motivazioni dell'esclusione dalla Serie B
La Figc ha depositato le motivazioni alla base del rigetto del ricorso presentato dal Chievo Verona avverso l’esclusione dal prossimo campionato di Serie B, su parere della Covisoc. Che "ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2021/2022". Nello specifico si legge che “alla data del 28 giugno u.s., le procedure di pagamento rateale relative all’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche concernenti il primo ed il secondo trimestre del periodo d’imposta 2019 e quelle concernenti l’Iva dovuta riferita ai periodi d’imposta 2014-2018, non esplicano più efficacia. In ragione dell’intervenuta decadenza delle procedure di pagamento rateale in precedenza in itinere, quindi – alla data del termine perentorio previsto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 28 giugno 2021) – la società non ha ritualmente adempiuto all’obbligo di pagamento dei debiti fiscali”.
“[…] l’analisi normativa condotta dalla Società nella propria impugnazione – ad avviso della Covisoc. – non elide l’oggettività dell’inadempimento contestato con la richiamata nota dell’8 luglio 2021 (cit. all. 1) la quale trae origine dalla pacifica intervenuta decadenza di talune procedure di rateizzazione già in itinere per le quali non sono stati adempiuti tutti gli obblighi di pagamento prescritti. Tale circostanza comporta che, alla data del 28 giugno u.s. rilevante ai fini del procedimento ammissivo, i debiti oggetto della censura mossa con la menzionata nota dell’8 luglio 2021 (cit. all. 1) non potessero essere considerati oggetto di rituale adempimento rateale”.
“[…] lo sviluppo argomentativo del ricorso della Società in ordine agli adempimenti in materia di iscrizione a ruolo e successiva notifica delle cartelle di pagamento non esclude che alla data di riferimento – venuto meno l’adempimento rateale già in essere – i pertinenti debiti fiscali dovessero considerarsi irrimediabilmente scaduti, fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti di rateazione da concedersi da parte dell’Agente della Riscossione (il quale, peraltro, per quanto consta documentalmente non parrebbe che si sia ancora espresso in proposito)”.
Il Consiglio Federale quindi “ha deliberato di respingere il ricorso della società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2021/2022. Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI – Sezione sulle competizioni professionistiche – da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI”.